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Il delitto di illecito trattamento dei dati personali ha natura di reato istantaneo di evento, in quanto si perfeziona con il verificarsi del “nocumento”, integrato nel momento e nel luogo in cui i dati sensibili diventano fruibili da parte di terzi, non avendo rilevanza alcuna, ai fini consumativi, gli effetti nocivi riconducibili alla loro divulgazione, costituendo unicamente il risultato dell´azione criminosa

Jessica Bianchin 

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al reato di Illecito Trattamento dei Dati Personali, di cui all’art. 167 del D.Lgs. nr. 196/2003, con particolare riferimento alla loro diffusione tramite l’utilizzo di social network. Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza del 27 maggio 2024, rimetteva alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 24 bis del c.p.p., la risoluzione, in via pregiudiziale, della questione concernente la competenza per territorio, sollevata in merito ai reati di cui agli artt. 110 del c.p.p., capo 1, e 167 del D.Lgs. nr. 196/2003, capo 2.

In particolare, la persona offesa, che all’epoca dei fatti risiedeva in Svizzera, scambiava dei messaggi personali e riservati con l’imputato, il quale poi li pubblicava (con due post differenti, uno datato 22 settembre e l’altro datato 25 ottobre 2019), senza il suo consenso, su una pagina Facebook, con il chiaro intento di denigrare e danneggiare la reputazione della persona offesa. Questi messaggi restavano online per un arco temporale di 13 minuti e, nel mentre, venivano visualizzati da 32 persone. La persona offesa veniva a conoscenza del fatto mediante degli screenshot inviatigli da una terza persona.

La problematica riscontrata dal Tribunale di Perugia riguardava l’impossibilità di individuare con precisione il luogo in cui il reato è stato consumato, trattandosi di un reato commesso “online” con l’uso di un Social Media. Rilevante è anche il fatto che, sebbene i messaggi illeciti fossero stati pubblicati su una pagina della “Milano bene”, questi potevano essere visti da chiunque facesse parte di quella pagina Facebook, e pertanto risultava comunque difficile individuare il luogo dove il reato era stato consumato.

Secondo l’articolo 8 del c.p.p., la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui il reato è stato consumato, ma, essendo che in questo caso il luogo di consumazione del reato non è noto, non trova applicazione la regola di cui all’art. 8 del c.p.p. Pertanto, il Tribunale di Perugia ha anche sollevato l’ipotesi di applicare il criterio del reato permanente, previsto dall’art. 8, comma 3, del c.p.p., secondo cui “se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione”.

A chiarire il dubbio ci ha pensato la Corte di Cassazione, sancendo che il reato di Illecito Trattamento dei Dati Personali non è un reato permanente, ma un reato di evento, di natura istantanea, in quanto “esso si perfeziona con il nocumento – da intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante, di natura patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti, oppure da terzi, quale conseguenza dell’Illecito Trattamento – il quale, per la sua omogeneità rispetto all’interesse leso e per la diretta derivazione causale dalla condotta tipica, costituisce un elemento essenziale del fatto tipico e non una mera condizione oggettiva di punibilità; di conseguenza, è il verificarsi dell’evento a segnare la consumazione del reato”.

A seguito di ciò, la Corte di Cassazione ha stabilito che in questi casi è necessario applicare i criteri suppletivi, regolati dall’art. 9, comma 3, del c.p.p. (essendo impossibile applicare i primi due commi, in quanto non è possibile determinare né l’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione, né il luogo di residenza unico degli imputati, soprattutto quando questi risiedono in luoghi diversi, come nel caso di specie). Pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del c.p.p., la competenza è da attribuire al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del P.M. che ha provveduto per primo ad iscriverela notizia di reato. Tale soluzione sembrerebbe essere quella più chiara, in quanto i Social Network non conoscono “confini geografici”.

 

In conclusione, con la Sentenza nr. 38522 del 2024, la Corte di Cassazione ha sancito che, quando il luogo della consumazione del reato di Illecito Trattamento dei Dati Personali è dubbio, essendo avvenuto mediante l’uso di Social Media, e non essendo applicabili i criteri ordinari di cui all’art. 8 del c.p.p., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato (ex art. 9, comma 3, del c.p.p.).

Argomento: Cybercrimes
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 38511)

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

“(…) In termini generali, deve osservarsi (…) che il nuovo istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod. proc. pen., è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. Per mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente, che si trovi a dirimere una controversia inerente al tema della competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione; tale rimessione preclude la possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento penale. Si tratta di un nuovo mezzo impugnatorio per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza, attraverso cui si è voluto «evitare casi (…) in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo» (…). Orbene, la questione sollevata dal Tribunale di Perugia concerne la corretta individuazione dell'Autorità giudiziaria territorialmente competente con riguardo al reato di illecito trattamento dei dati personali di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, allorché sia dubbio il luogo di consumazione dello stesso e pertanto non sia applicabile la generale regola di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale, nel solco del principio (…) secondo cui il reato di illecito trattamento dei dati personali ha natura permanente, caratterizzandosi per la continuità dell'offesa arrecata dalla condotta volontaria dell'agente, il quale ha la possibilità di far cessare in ogni momento la propagazione lesiva dei dati medesimi (…), osserva che il giudice territorialmente competente potrebbe essere individuato secondo il disposto normativo di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi del quale «se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione». Ritiene, tuttavia, il Collegio che il reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 sia un reato di evento, di natura istantanea. Come autorevolmente affermato dalla [continua ..]

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